Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. 72 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Legge 1° giugno 1882,art 3.aggiunto: Testo unico-art. 148
tolto: Quando un operaio permanente o lavorante avventizio, gia' pensionato come tale, e' riammesso in uno stabilimento della regia marina, cessa il suo diritto alla gia' assegnatagli pensione di riposo per tutto il tempo durante il quale egli rimane novellamente inscritto nei ruoli, salvo a tener conto di tutto il servizio prestato prima e dopo del primo collocamento a riposo, quando fosse nuovamente messo in tale posizione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art148 · fonte del testo
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