Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 1904 al 24 maggio 1974. 65 parole tolte, 15 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Legge 20 giugno 1877, n. 3917,art. 27; legge 8 aprile 1881 art. 19; (testo unico, art. 19); legge 21 dicembre 1890, art. 34.
tolto: I diritti a pensione che possono competere alle guardie forestali, alle guardie di finanza ed alle guardie di citta' per malattie o per ferite riportate a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nella misura stabilita per i militari.aggiunto: Testo unico-art. 140
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art140 · fonte del testo
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