Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. 77 parole tolte, 15 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Legge 23 giugno 1873, n. 1404,art. 4; legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 14.
tolto: La pensione degli agenti di custodia, graduati e guardie, degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, e delle guardie forestali in quanto vi abbiano diritto, e' regolata dalle disposizioni sulle pensioni per gl'impiegati civili.
tolto: Pero' quegli agenti che hanno prestato venti anni di servizio attivo nell'amministrazione delle carceri, acquistano il diritto al trattamento di riposo, nella misura di cui all'articolo 74.aggiunto: Testo unico-art. 139
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art139 · fonte del testo
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