Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. 87 parole tolte, 15 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.
tolto: Il pubblico ministero comunichera' immediatamente al presidente della commissione del comune le sentenze della corte di appello per curarne la esecuzione e la notificazione senza spesa agli interessati.
tolto: La sentenza pronunziata dalla corte di appello puo' essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in cassazione, pel quale non e' necessario il ministero di avvocato.
tolto: Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'.
tolto: Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.aggiunto: Testo unico-art. 50 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art50 · fonte del testo
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