Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. 107 parole tolte, 15 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Legge 11 luglio 1894, n. 286,art. 2.
tolto: Il ricorso con i relativi documenti si dovra' a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sara' decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.
tolto: Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una penale da lire 50 a 100.aggiunto: Testo unico-art. 49 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art49 · fonte del testo
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