Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. 133 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.

Testo unicotolto: ,art. 142, e legge 4 luglio 1874, n. 2011, art. 1 e 4, legge 11 aprile 1886, n. 3791, art. 2.

tolto: I beni incolti comunali, che sono patrimoniali o divengano tali, devono essere ridotti a coltura e, in quanto cadono sotto le discipline della legge forestale, alla coltura a bosco. In caso d'inadempimento da parte del comune a questa condizione, i beni suddetti devono essere alienati o dati in enfiteusi, con l'obbligo del rimboschimento per quelli soggetti alla legge forestale, e vi provvedera' la giunta provinciale amministrativa nei modi di legge a profitto del comune.

tolto: Non sono soggetti a queste disposizioni i terreni comunali di montagna, quando siano mantenuti saldi e non presentino pericolo di scoscendimento, frane o valanghe e quando il loro rimboschimento non sia necessario per regolare il corso delle acque.aggiunto: -art. 160 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art160 · fonte del testo