Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 120 parole tolte, 25 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Per formare la maggioranza richiesta per la validita' del concordato, non si computano i crediti con ipoteca, con pegno od altro privilegio, se i creditori non rinunzino all'ipoteca od al privilegio.

tolto: La rinunzia puo' riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori, purche' sia determinata la somma fra capitale ed accessori, per la quale ha luogo, e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intiero credito.

tolto: Il voto dato, senza alcuna dichiarazione di limitata rinunzia, importa di diritto rinunzia all'ipoteca od al privilegio per l'intiero credito.

tolto: Gli effetti della rinunzia cessano di diritto se il concordato non ha luogo, o viene annullato posteriormente.

tolto: Le deliberazioni degli altri creditori non possono pregiudicare ai diritti dei creditori ipotecari o privilegiati.aggiunto: Codice di commercio-art. 822 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art822 · fonte del testo