Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 57 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nessuno puo' avere in una societa' cooperativa una quota sociale maggiore di lire cinquemila. Se le quote sono rappresentate da azioni, le azioni non possono eccedere la somma di lire cento.
tolto: Le azioni sono sempre nominative, e non possono essere cedute, se la cessione non sia autorizzata dall'assemblea, o dal Consiglio d'amministrazione, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.aggiunto: Codice di commercio-art. 222 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art222 · fonte del testo
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