Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 66 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il concordato non puo' farsi che col concorso della maggioranza di tutti i creditori, i crediti dei quali furono verificati od ammessi provvisoriamente, purche' gli assenzienti rappresentino i tre quarti della totalita' dei crediti stessi, altrimenti e' nullo.
tolto: Le variazioni nel numero dei creditori e nella somma dei crediti, derivate dalla sentenza indicata nell'articolo 753, non hanno influenza sulla validita' del concordato conchiuso dalla maggioranza suddetta.aggiunto: Codice di commercio-art. 821 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art821 · fonte del testo
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