Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 105 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Se la nave, per qualsiasi causa, non lascia, il porto nel giorno fissato per la partenza, il passeggiere ha diritto al risarcimento dei danni, all'alloggio ed anche al vitto a bordo durante il ritardo, se il vitto e' compreso nel nolo.

tolto: Se il ritardo eccede dieci giorni, il passeggiere puo' inoltre sciogliere il contratto, e in questo caso il nolo deve restituirsi per intiero.

tolto: Se il ritardo e' cagionato da tempo cattivo, lo scioglimento del contratto per parte del passeggiere non ha luogo, se non colla perdita di un terzo del nolo.

tolto: La circostanza del tempo cattivo e' riconosciuta e dichiarata dall'uffiziale dell'Amministrazione della marina.aggiunto: Codice di commercio-art. 577 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art577 · fonte del testo