Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 179 parole tolte, 25 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispone altrimenti, e' sempre necessaria la presenza di soci, che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, ed il voto favorevole di tanti soci intervenuti, che rappresentino almeno la meta' del capitale medesimo, per deliberare:

tolto: 1. Lo scioglimento anticipato della societa';

tolto: 2. La prorogazione della sua durata;

tolto: 3. La fusione con altre societa';

tolto: 4. La riduzione del capitale sociale;

tolto: 5. La reintegrazione o l'aumento del capitale stesso;

tolto: 6. Il cambiamento dell'oggetto della societa';

tolto: 7. Ogni altra modificazione dell'atto costitutivo.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: La maggioranza stessa e' inoltre richiesta in tutti i casi specialmente designati dalla legge.

tolto: I soci dissenzienti dalle deliberazioni indicate ai numeri 3, 5 e 6, e dalla prorogazione della durata della societa', se non e' acconsentita nell'atto costitutivo, hanno diritto di recedere dalla societa' e di ottenere il rimborso delle loro quote od azioni, in proporzione dell'attivo sociale.

tolto: Il recesso dev'essere dichiarato dagli intervenuti all'assemblea entro ventiquattro ore dalla chiusura di essa, e dagli altri soci entro un mese dalla pubblicazione della deliberazione nel giornale indicato nell'art. 93, sotto pena di decadenza.aggiunto: Codice di commercio-art. 157 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art157 · fonte del testo