Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 108 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il risarcimento del danno dovuto dall'assicuratore si determina secondo il valore, che le cose assicurate avevano al tempo del disastro.

tolto: Se all'assicurazione e' preceduta una stima accettata dall'assicuratore, questi non puo' impugnarla che per frode, simulazione o falsificazione, senza pregiudizio d'ogni altra azione, anche penale.

tolto: Se non vi e' stima accettata, il valore delle cose assicurate puo' essere stabilito con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge.

tolto: Salve le disposizioni riguardanti le assicurazioni contro i rischi della navigazione, l'assicurato non ha diritto di abbandonare all'assicuratore le cose avanzate o salvate dal disastro. Il valore delle cose avanzate o salvate e' calcolato in diminuzione della somma dovuta dall'assicuratore.aggiunto: Codice di commercio-art. 430 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art430 · fonte del testo