Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 73 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'assicurato fra tre giorni dacche' avvenne il disastro, o dacche' n'ebbe conoscenza, deve darne notizia all'assicuratore; deve inoltre fare quanto sta in lui per evitare o diminuire i danni.
tolto: Le spese fatte a tale scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, quantunque il loro ammontare, aggiunto a quello del danno, ecceda la somma assicurata, e lo scopo non siasi ottenuto, se non e' riconosciuto che, in tutto o in parte, siano state fatte inconsideratamente.aggiunto: Codice di commercio-art. 431 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art431 · fonte del testo
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