Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 82 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Sono a carico dell'assicuratore le perdite ed i danni che accadono alle cose assicurate, per cagione dei casi fortuiti o di forza maggiore, dei quali ha assunto i rischi.

tolto: L'assicuratore non risponde delle perdite e dei danni derivanti da vizio inerente alla cosa assicurata, e non denunziati, ne' di quelli cagionati dal tatto o da colpa dell'assicurato, o suoi agenti o commissari.

tolto: Egli non risponde dei rischi di guerra e dei danni derivanti da tumulti popolari, se non vi e' convenzione contraria.aggiunto: Codice di commercio-art. 429 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art429 · fonte del testo