[1]Convalida della elezione

[2]Al Consiglio regionale e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno. La convalida si ha per avvenuta ove nel termine di novanta giorni dalla prima seduta il Consiglio regionale non vi abbia provveduto. In caso di surrogazione, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data della surrogazione stessa.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art8 · fonte del testo