I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione. Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede, entro sessanta giorni dall'insediamento, a norma del suo Regolamento interno, il Consiglio regionale sulla base di una relazione dell'Ufficio di Presidenza.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art25 · fonte del testo