Alla convalida della elezione dei consiglieri regionali provvede il Consiglio regionale, a norma del Regolamento. Il Consiglio delibera su relazione della Giunta delle elezioni, eletta nella prima seduta e composta con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art14 · fonte del testo