[1]Procedimento redigente

[2]Il Consiglio puo' deliberare che per una determinata proposta di legge si attui il procedimento redigente. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della Commissione competente, viene rimessa al Consiglio, che la pone in votazione solo nella sua interessa. Su richiesta di un quarto dei componenti della Commissione la proposta viene esaminata con il procedimento ordinario.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art49 · fonte del testo