Ogni organizzazione sociale o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal Regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo. Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente e di esse e' fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio. Su richiesta di almeno due Gruppi consiliari o di un quarto dei componenti, la Commissione prima di riferire sul progetto procede alla audizione delle organizzazioni sociali o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;350~art41 · fonte del testo