Le proposte di legge devono essere esaminate da una commissione consiliare ed approvate dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale. Il Regolamento prevede i modi e i limiti per l'adozione del procedimento redigente assicurando, in ogni caso, in qualsiasi momento fino all'esame conclusivo da parte della commissione, alla Giunta ed a ciascun Consigliere la facolta' di richiamare, in tutto o in parte, la proposta di legge alla normale procedura di esame e di approvazione prevista dal comma precedente.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art29 · fonte del testo