[1]Approvazione delle proposte di legge

[2]Le proposte di legge, previo esame da parte di una Commissione permanente, sono approvate dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale. Le modalita' del deferimento delle proposte di legge alle Commissioni e i termini per la presentazione delle relazioni e le forme di audizione e di partecipazione ai lavori delle Commissioni delle categorie e degli altri soggetti interessati sono stabiliti con regolamento interno. In caso di inosservanza dei termini previsti per la presentazione delle relazioni da parte delle Commissioni permanenti, il Presidente del Consiglio, su richiesta del proponente, iscrive la proposta di legge all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, successiva alla richiesta.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art34 · fonte del testo