1. L'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di indirizzo e programmazione, di cui all'articolo 43, appartiene alla Giunta ed a ciascun membro del Consiglio. Appartiene altresi', secondo le modalita' stabilite con legge regionale, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali dei comuni che singolarmente o unitamente ad altri raggiungano una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti o ad almeno cinque comuni, indipendentemente dalla consistenza demografica. 2. I Consigli comunali o provinciali debbono deliberare la proposta a maggioranza di due terzi dei componenti. 3. I cittadini della Regione e le loro associazioni ed organizzazioni esercitano l'iniziativa delle leggi, dei regolamenti regionali e degli atti amministrativi di indirizzo e programmazione, di cui all'articolo 43, mediante la proposta, da parte di almeno 3.000 elettori, di un progetto redatto secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art63 · fonte del testo