[1]Iniziativa legislativa e regolamentare

[2]L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene a ciascun Consigliere regionale e alla Giunta, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, ai singoli Consigli provinciali e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila. Tale iniziativa e' esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei progetti redatti in articoli che possono essere illustrati secondo le modalita' fissate dal Regolamento.

Testo vigente dal 28 luglio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art49 · fonte del testo