1. Gli uffici di Presidente e di componente della Giunta sono incompatibili con quello di amministratore di ente pubblico comunque dipendente o controllato dalla Regione. 2. Sono altresi' incompatibili con l'ufficio di Consigliere provinciale e di Consigliere comunale nei Comuni con oltre 20.000 abitanti.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art62 · fonte del testo