[1]Iniziativa

[2]L'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio appartiene a ciascun Consigliere ed alla Giunta. La predisposizione del bilancio e del rendiconto consuntivo e' di competenza esclusiva della Giunta. L'iniziativa appartiene altresi' ai soggetti indicati nello articolo 75, nelle forme e con i limiti previsti dallo Statuto.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art23 · fonte del testo