L'ufficio di Presidente o di membro della Giunta regionale e' incompatibile con quello di amministratore di altro ente pubblico economico o di interesse pubblico, che operi nella Regione. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;340~art31 · fonte del testo