L'ufficio di Presidente della Giunta e di assessore e' incompatibile con quello di amministratore di ente pubblico, comunque dipendente o controllato dalla Regione. E' altresi' incompatibile con l'ufficio di consigliere provinciale o di consigliere comunale nei Comuni con oltre trentamila abitanti.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;339~art24 · fonte del testo