La Regione assume quale primario obiettivo sociale e quale fattore essenziale dello sviluppo economico regionale, la realizzazione di una condizione, di piena occupazione. La Regione adotta le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprieta' privata; promuove investimenti pubblici a fini produttivi ed occupazionali; favorisce l'assunzione, da parte di enti pubblici o comunita' di lavoratori, della gestione di imprese, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art14 · fonte del testo