1. La Regione riconosce nel diritto dei cittadini a partecipare all'esercizio delle funzioni legislative, amministrative e di indirizzo politico, un riferimento essenziale della propria azione. 2. La legge stabilisce materie, strumenti e modi di consultazione dei cittadini e delle loro associazioni, dei sindacati e di ogni altra formazione sociale, degli enti pubblici anche attraverso la creazione di appositi organismi di consultazione permanente. 3. La Regione assicura la piu' ampia informazione degli utenti sulla organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici anche ai fini del controllo della loro efficienza. 4. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessita'. 5. I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale. 6. La legge determina forme e modalita' di attuazione del referen- dum consultivo.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art13 · fonte del testo