1. La Regione riconosce la funzione sociale dell'associazionismo e ne favorisce la diffusione. 2. La Regione considera le associazioni di volontariato come soggetti di partecipazione e di contributo sociale autonomo al perseguimento degli interessi generali e ne agevola la formazione e l'attivita'.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art12 · fonte del testo