La Regione riconosce nell'attivita' culturale, nella pratica sportiva dilettantistica, nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana ed a tal fine li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee. La Regione riconosce il valore sociale delle ricerche archeologiche, speleologiche ed ecologiche, anche dilettantistiche, e concorre a regolarne l'esercizio. La Regione favorisce l'associazionismo giovanile.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art9 · fonte del testo