[1]Funzionamento della Giunta

[2]La Giunta e' convocata dal suo Presidente, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Il Presidente dirige e coordina l'attivita' della Giunta e assicura l'unita' dell'indirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilita' di decisione della stessa. Il Presidente, con proprio decreto, nomina un Assessore all'ufficio di Vice Presidente della Giunta, con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il Presidente assegna ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie. Il Presidente ha altresi' facolta' di modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalita', ne ravvisi l'opportunita'. Di entrambe queste determinazioni il Presidente della Giunta da' comunicazione al Consiglio. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' di voti, prevale quello del Presidente. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art36 · fonte del testo