1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione. 2. Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali. 3. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno; ne mantiene l'unita' di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attivita' degli assessori. 4. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, secondo i principi della Costituzione e dello Statuto. 5. Indice i referendum regionali. 6. Adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art21 · fonte del testo