Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione. Ha la rappresentanza legale della Regione e promuove davanti all'autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riferendone alla Giunta nella prima adunanza. Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali. Convoca e presiede la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina l'attivita'. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione secondo i principi della Costituzione e del presente Statuto. Indice i referendum regionali. Adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi regionali. Il Presidente designa l'assessore incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art26 · fonte del testo