Cass. civ., Sez. III, ord. n. 525/2025
Danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - Ammissione o non contestazione della sua percezione - Onere della prova dell'ammontare - Individuazione - Fondamento.
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni da trasfusioni da sangue infetto, la parte che ammette o non contesta di avere percepito l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ha l'onere di provarne l'ammontare, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l'indennizzo.
Rv. 673374-01Rassegna di gennaio 2025, p. 71 ↗Art. 2 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivatiDove leggere la sentenza