Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]e terzo incanto (articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente. 2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, l'agente della riscossione procede a un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art182 · fonte del testo