Art. 30 — Trattamento previdenziale
Per i congedi di cui al presente capo il trattamento previdenziale e' quello previsto dall'articolo 25.
Testo vigente dal 13 agosto 2022
Per i congedi di cui al presente capo il trattamento previdenziale e' quello previsto dall'articolo 25.
Testo vigente dal 13 agosto 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 2001 al 13 agosto 2022. 1 parola tolta, 9 parole aggiunte.
tolto: Ilaggiunto: Per i congedi di cui al presente capo il trattamento previdenziale e' quello previsto dall'articolo 25.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art30 · fonte del testo
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