Art. 69 — Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)

Alle lavoratrici ((e ai lavoratori)) di cui al presente Capo, ((genitori)) di bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2000, e' esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e iltrattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.

Testo vigente dal 13 agosto 2022

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 maggio 2003 al 13 agosto 2022. 1 parola tolta, 4 parole aggiunte.

Alle lavoratrici aggiunto: e ai lavoratori di cui al presente Capo, tolto: madri aggiunto: genitori di bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2000, e' esteso il diritto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art69 · fonte del testo