Art. 17 — Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. ((2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:

  • a)nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  • b)quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
  • c)quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.)) 23 L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 ((e' disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,)), secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. 23 L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 ((e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro)), d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza ((emerga)) l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. 23 I provvedimenti ((...)) previsti dai presente articolo sono definitivi. 23
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35

23

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 15, comma 1, alinea) che le modifiche di cui al presente articolo decorrono dal 1° aprile 2012.

Testo vigente dal 10 febbraio 2012

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 17, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 32433/2025

    12 dicembre 2025

    L'interdizione dal lavoro anticipata della lavoratrice in stato di gravidanza, disciplinata dall'art. 17 del d.lgs. n. 151 del 2001, costituisce, anche nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c), fattispecie normativa a struttura complessa, per la cui integrazione è richiesta sia la ricorrenza di una delle previste ragioni di astensione anticipata, sia l'adozione di un provvedimento autorizzatorio della Direzione territoriale del lavoro, che accerta l'esistenza dei requisiti per il suo riconoscimento e ne fissa la durata, sicché, in assenza di detto provvedimento o venuto a scadenza il periodo autorizzato, non sussiste un diritto della lavoratrice alla corresponsione della relativa indennità, né al suo prolungamento, previsto, dall'art. 24 del citato decreto, solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichi durante i periodi di congedo per maternità previsti dall'art. 17. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettando la domanda della lavoratrice rivolta a ottenere l'indennità in esame in relazione ad un periodo successivo alla data di cessata efficacia del provvedimento autorizzativo della Direzione territoriale del lavoro, coincidente con la data di risoluzione del rapporto di lavoro).

    Art. 17 · Art. 24 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'

    Rassegna di dicembre 2025, p. 146 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 28 maggio 2003 al 10 febbraio 2012. 61 parole tolte, 64 parole aggiunte in 3 capoversi.

… di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. tolto: Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aggiunto: 2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanzatolto: , fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16tolto: , o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata tolto: dal servizio stesso, aggiunto: dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di tolto: preesistenti aggiunto: persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta tolto: dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro aggiunto: dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' … lavoratrice. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 tolto: puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del aggiunto: e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza tolto: constati aggiunto: emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. I provvedimenti tolto: dei servizi ispettiviaggiunto: ... previsti dai presente articolo sono definitivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35

    Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 15, comma 1, alinea) che le modifiche di cui al presente articolo decorrono dal 1° aprile 2012.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art17 · fonte del testo