Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010. 90 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (Art. 16 della legge 16 ottobre 1919, n, 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).aggiunto: Testo unico-art. 32
tolto: I sottufficiali congedati, riformati o dispensati dal servizio a mente del precedente art. 31 senza diritto a impiego civile od a pensione avranno diritto a tanti mesi dell'ultimo assegno giornaliere o stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti senza diritto a premi. Per i mesi in piu' degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N.66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art32 · fonte del testo
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