Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010. 81 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
Testo unico tolto: delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali del Regio esercito.
tolto: Art. 1.aggiunto: -art. 1
tolto: (Art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).
tolto: I sottufficiali costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali e la truppa. La progressione dei gradi di sottufficiali e' la seguente: 1° Sergente; 2° Sergente maggiore; 3° Maresciallo ordinario; capo-maniscalco di terza classe; 4° Maresciallo capo; capo-maniscalco di seconda classe; 5° Maresciallo maggiore; capo-maniscalco di prima classe;aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N.66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art1 · fonte del testo
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