[1]Art. 52 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 e art. 1 sub. 16 legge 8 gennaio 1931, 50.

[2]L'ufficiale giudiziario, la vedova o gli orfani, che ritengano di avere diritto all'indennita' o alla pensione, debbono farne domanda in carta da bollo per mezzo della cancelleria della Corte di cassazione o di appello da cui egli dipendeva.

[3]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 MARZO 1938, n. 680, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 09 GENNAIO 1938, N. 41)) ((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 MARZO 1938, n. 680, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 09 GENNAIO 1938, N. 41))

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art45 · fonte del testo