[1]Art. 22 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

[2]La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, non separata per sentenza pronunciata per colpa di essa e passata in giudicato, quando il marito sia cessato dal servizio o sia morto per causa avveratasi dopo il matrimonio e compresa fra quelle di cui alla lett.

  • e)del precedente art. 26, ha diritto alla pensione qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto.

[3]In mancanza della vedova, o quando non esista o venga a cessare il diritto, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 27 e 28.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art30 · fonte del testo