[1]Art. 6 e 29 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 23 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 1 sub. 32 legge 8 gennaio 1931, n. 50.

[2]La cancelleria della Corte di cassazione e le cancellerie delle Corti di appello per tutti gli uffici dipendenti debbono compilare nel mese di gennaio di ogni anno l'elenco generale di tutti gli ufficiali giudiziari assegnati in pianta comprendendovi anche i posti vacanti, in tre esemplari, dei quali due sono trattenuti presso il competente ufficio di cancelleria ed il terzo e' trasmesso alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

[3]Un estratto di tale elenco in duplice esemplare e' inviato dall'anzidetto ufficio di cancelleria rispettivamente per la Corte di cassazione alla Intendenza di finanza di Roma e per ciascuna Corte di appello alle Intendenze di finanza della circoscrizione.

[4]La competente Intendenza di finanza appone il visto di esecutorieta' sui due esemplari dell'estratto anzidetto, che costituisce il ruolo di riscossione e che e' tenuto dalla Sezione Tesoro dell'Intendenza stessa.

[5]L'Intendenza di finanza entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello a cui il ruolo si riferisce, restituisce alla competente cancelleria un esemplare del ruolo con le relative distinte per le annotazioni da farsi dalla cancelleria stessa sui duplicati dell'elenco generale, uno dei quali viene trasmesso alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

[6]Durante l'anno possono essere compilati elenchi suppletivi e corrispondenti ruoli, ai quali sono applicabili tutte le disposizioni stabilite per gli elenchi e ruoli generali.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art15 · fonte del testo