[1]Art. 5 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

[2]Gli ufficiali giudiziari od altri a loro favore possono fare versamenti volontari da capitalizzassi in appositi conti individuali al saggio d'interesse di cui all'allegalo A del presente testo Unico. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 aprile 1955, n. 380

6

La L. 11 aprile 1955, n. 380 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai versamenti volontari, previsti dall'art. 14 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art14 · fonte del testo