Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. 113 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Qualora eccezionali esigenze lo richiedano e non si possa provvedere altrimenti al regolare svolgimento del servizio, nei Tribunali ai quali la pianta organica assegna non piu' di sei giudici, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, avra' facolta' di applicarvi temporaneamente, con suo decreto, un giudice di altro Tribunale o di una delle Preture del distretto, informandone immediatamente il Ministro della giustizia.

tolto: L'applicazione non puo' durare oltre due mesi, esclusa qualsiasi proroga, ne' l'applicazione puo' essere rinnovata nei riguardi del medesimo magistrato se non sia decorso un anno dalla fine della precedente applicazione.

tolto: Il magistrato cosi' applicato non si considera come supplente estraneo al Tribunale, agli effetti dell'articolo precedente.aggiunto: Ordinamento-art. 38 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art38 · fonte del testo