Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. 137 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Quando, per mancanza o legittimo impedimento dei magistrati, una delle sezioni del Tribunale non si trovi in numero legale per giudicare, il presidente del Tribunale puo' intervenire egli stesso, ovvero destinare un giudice di altra sezione. Questa facolta' puo' essere esercitata dal presidente del Tribunale anche nei casi di speciali esigenze di servizio, la valutazione delle quali rientra nei poteri discrezionali del presidente medesimo. Qualora poi, tutti questi funzionari siano mancanti od impediti, il presidente, o chi ne fa le veci, richiedera' per sedere nel Tribunale un pretore dello stesso Comune, secondo l'ordine delle Preture, e qualora questi pure sia impedito, assente o mancante, un vice pretore di alcuno dei mandamenti del Comune ed, in suo difetto, pretore piu' vicino non impedito.

tolto: Rimane sempre vietato l'intervento in ciascuna sezione di piu' di un supplente estraneo al Tribunale.aggiunto: Ordinamento-art. 37 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art37 · fonte del testo