Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. 102 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il magistrato, sottoposto a procedimento penale, e' sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio dal giorno in cui sia stato emesso contro di lui il mandato di cattura o di comparizione.
tolto: Il Ministro per la giustizia puo' tuttavia concedere al magistrato sospeso o alla moglie od ai figli minorenni di lui un assegno alimentare non eccedente il terzo dello stipendio.
tolto: In caso di assoluzione o di non luogo a procedere, gli arretrati dello stipendio saranno restituiti, detratta la somma percetta per assegno alimentare, salvo che, essendo aperto o aprendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, il Tribunale disciplinare disponga altrimenti.aggiunto: Ordinamento-art. 192 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art192 · fonte del testo
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