[1](Articoli 8, commi 2° e 4°, 25, 26, 27, 28, 37, comma 3°, articoli 39, 42, 49 e 54, terz'ultimo comma R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Agli Istituti indicati nell'art. 233 si estendono le disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 45, concernenti il pagamento dei contributi da parte degli Enti pubblici, nell'ultimo comma dell'art. 53, concernenti la responsabilita' dei direttori e professori che hanno assegni e dotazioni per gabinetti scientifici, e nell'art. 56, concernenti la facolta' di giovarsi dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato e dell'opera del Genio civile. Si estendono altresi', in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Titolo I, sezione II, capo I, § 9, concernenti gli incarichi d'insegnamento e quelle contenute nel capo III della stessa sezione, concernenti il personale assistente. Salvo il disposto dell'art. 241, si estendono infine le disposizioni relative agli studenti di cui agli articoli 142, comma ultimo, 149, 153, 164 e 190, ultimo comma.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art236 · fonte del testo