Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1949, n. 328.
Abrogato dal 28 giugno 1949
Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1949, n. 328.
Abrogato dal 28 giugno 1949
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1933 al 28 giugno 1949. 94 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (Art. 8, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 29, comma ultimo, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 18, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
tolto: Per i titoli accademici conseguiti all'estero da cittadini di nazionalita' non italiana dei territori annessi prima della data di pubblicazione del presente T. U., si applicano le disposizioni dell'art. 8 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744, dell'art. 29, comma ultimo, del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e dell'art. 18 del R. decreto. legge 3 luglio 1930, n. 1176.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1949, N. 328
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art333 · fonte del testo
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